Statuto
STATUTO dell’Associazione : “VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANZOLA DELL’EMILIA” – VPCAE – ODV
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art.1 Denominazione
È costituita l’associazione di volontariato denominata “VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANZOLA DELL’EMILIA ODV”, ovvero anche, in forma abbreviata, “VPCAE ODV”
L’associazione assume nella sua denominazione la dicitura “organizzazione di volontariato” ovvero l’acronimo “ODV”, previa iscrizione dell’associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’associazione si qualifica “Ente del Terzo Settore”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.2 Sede
L’associazione ha sede in Anzola dell’Emilia (Città Metropolitana di Bologna), Via Suor Orsola Donati n. 86, località Castelletto
Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.
L’associazione si riserva la facoltà per il conseguimento dei propri fini di dotarsi di una o più sedi operative.
Art.3 Durata
L’associazione ha durata illimitata e comunque può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
TITOLO II – FINALITA’ E OGGETTO
Art.4 Finalità
L’associazione si costituisce quale organizzazione di volontariato laica, apartitica, non razziale, prefiggendosi lo scopo fondamentale di svolgere e promuovere una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o pericoli di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo mediante attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento in collaborazione con Enti di ogni ordine e grado che operano nell’ambito della protezione civile, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.
Art.5 Oggetto
L’associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni della vita di persone ed animali, degli insediamenti abitativi e produttivi e dell’ambiente
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
In attuazione di quanto sopra esposto, l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell’ambito delle attività di protezione civile;
- collaborare nella redazione, gestione, verifica dei piani di protezione civile
- interventi sulla base di specifiche richieste da parte di enti e o istituzioni e o forze dell’ordine, interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture quali il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario, ricerca dispersi, ecc. Quanto sopra esposto potrà essere attuato anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- concorrere e collaborare nella eventuale sorveglianza e manutenzione delle opere propedeutiche alla mitigazione dei rischi in particolare del rischio idraulico;
- attività di promozione della cultura di protezione civile atta all’accrescimento della resilienza incentivando la partecipazione dei cittadini, favorendo la formazione e lo sviluppo del volontariato;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose e simili; promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio idro-geologico, tutela dell’ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- condivisione dei propri materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto, donazione o comodato d’uso) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento e supporto delle varie istituzioni di ogni ordine e grado, in particolare con attività finalizzate al mondo della scuola, alla realizzazione di campi scuola di protezione civile per ragazzi, allo scopo di promuovere la cultura e la resilienza delle comunità;
- promozione, organizzazione o collaborazione per esercitazioni ed altre attività addestrative e formative nell’ambito della protezione civile
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purchè siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.
Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l’obbligo, in capo a quest’ultimo, di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.
Art.6 Volontari e lavoro retribuito
Per lo svolgimento della propria attività l’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
TITOLO III – SOCI E RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.7 Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato e della protezione civile ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale cui si ispira il presente statuto.
Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il “modello di domanda” all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, l’aspirante socio dichiara (i) di condividere le finalità dell’associazione; (ii) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati (iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; (iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell’Associazione; (v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo esamina, entro sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l’interessato può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all’Assemblea ordinaria dei soci. L’Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.
Art.8 Diritti e doveri degli associati
Gli associati, purché maggiorenni, hanno il dovere / obbligo di:
- osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all’associazione.
- c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri associati.
- d) versare, all’atto di adesione, la quota associativa nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.
Gli associati, purché maggiorenni, hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall’Associazione;
- partecipare all’Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, ove prevista e adottata;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, e iscritti all’Associazione da 90 giorni;
- prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell’associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.
I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né sui beni di proprietà dell’Associazione.
Art.9 Perdita della qualità di socio
La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.
Il recesso ha effetto dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.
L’associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, se prevista, decade automaticamente.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell’addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
- a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione;
- b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
- c) sopravvenienza di conflitto d’interessi.
L’associato escluso può proporre, entro 60 giorni dalla data di notifica di ritiro della relativa comunicazione, ricorso all’Assemblea. L’Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell’associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Il socio che recede, decade, o è escluso dall’associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione, nè ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è obbligato a restituire o indennizzare i beni dell’Associazione concessigli in uso.
In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.
TITOLO III – ORDINAMENTO INTERNO E ORGANI SOCIALI
Art.10 Ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.
Art.11 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il vicepresidente;
- l’organo di controllo, ove nominato;
- l’organo di revisione, ove nominato.
Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell’articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art.12 Assemblea
12.1 Composizione dell’assemblea soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da novanta giorni nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.
L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall’Assemblea.
12.2 Convocazione dell’assemblea
L’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente a mezzo: (a) avviso di convocazione, da inviare a tutti i soci iscritti a libro soci, che può essere inviato ai soci a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente a (b) avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale e pubblicare sul sito internet dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l’assemblea.
L’Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata presso le sedi dell’Associazione o nel territorio della Provincia di Bologna.
12.3 Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
- delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell’associazione;
- nomina e revoca l’Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo annuale;
- approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l’assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e decide su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.
12.4 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
- delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all’assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l’approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell’ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.
12.5 Verbali assemblea soci
Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall’Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea. L’Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea dei soci.
Art.13 Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2382 del codice civile.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, ovvero, nei casi in cui non sia possibile attuare detta modalità, procedendo per cooptazione; i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall’Assemblea in sede di elezioni.
Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l’Assemblea dei soci che deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo, – con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, tra i quali:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
- convocare l’assemblea dei soci;
- redigere e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- predisporre il programma delle attività;
- predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l’opportunità;
- determinare la quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare sulla decadenza e sull’esclusione degli associati;
- deliberare le convenzioni tra l’Associazione e soggetti pubblici o privati.
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell’atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l’avviso di convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.
Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:
- che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
- che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
- che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
- che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art.14 Presidente
Il Presidente dell’Associazione e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
Art.15 Organo di controllo
Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell’organo di controllo, ovvero nei casi in cui l’assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l’organo di controllo.
In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell’Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall’Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
L’organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 16 – Revisione legale dei conti
Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell’assemblea, all’organo di controllo; in tal caso l’organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, ESERCIZIO, BILANCIO
Art. 17 – Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
Per l’attività di interesse generale svolta l’associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 18 – Finalità e destinazione del Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell’organo sociale competente.
Art. 19 – Esercizio e Bilancio
L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.
Art. 20 – Bilancio sociale
Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.
Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.
Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell’assemblea dei soci.
TITOLO V – SCIOGLIMENTO
Art. 21 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell’ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 22 – Rinvio
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, – con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di